Revisori dei Conti

Cosa fa

Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile previsto dall’art. 20 del D.Lgs. 30 Giugno 2011, n. 123, è effettuato da due Revisori dei Conti, nominati con Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca e designati uno dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e uno dal Ministero dell’Università e della Ricerca.
Ad essi si applicano le disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.

I Revisori dei Conti vigilano sulla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ed espletano i controlli previsti dalla Legge.

I Revisori dei Conti durano in carica tre anni decorrenti dalla data del Decreto Ministeriale di nomina e non possono essere confermati più di una volta.

Ulteriori informazioni

art. 20 del D.Lgs. 30 Giugno 2011, n. 123