Consiglio di Amministrazione

Cosa fa

Il Consiglio di amministrazione è formato da n° 5 membri eletti ogni tre anni fatto salvo quanto previsto al comma 3, del presente articolo.

Fanno parte del Consiglio di amministrazione:

  • il Presidente del Conservatorio che convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
  • il Direttore;
  • un docente eletto dal personale docente;
  • uno studente designato dalla consulta degli studenti, tra gli studenti che abbiano compiuto 18 anni al momento della designazione;
  • un rappresentante esterno esperto di amministrazione nominato dal Ministro dell’Università e della Ricerca, scelto fra personalità del mondo dell’arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.

Il Consiglio di Amministrazione è integrato di ulteriori componenti, fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro dell’Università e della Ricerca su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o al funzionamento dell’istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca.

I consiglieri di cui al comma 2, lettera e) e al comma 3, nominati successivamente alla costituzione del Consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell’intero organo.

Al Consiglio di amministrazione partecipa il Direttore amministrativo con voto consultivo.

Nella prima riunione è nominato il vice Presidente del Consiglio di amministrazione. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in tutte le sue attribuzioni, in caso di assenza o di impedimento.

Il Consiglio di amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie del Conservatorio, in particolare:

  • delibera, sentito il Consiglio accademico, lo Statuto ed i regolamenti di gestione e di organizzazione;
  • approva il bilancio di previsione, le relative variazioni e il rendiconto consuntivo;
  • definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del Consiglio accademico, l’organico, del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;
  • vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare in dotazione del Conservatorio, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio accademico;
  • decide di partecipare a società o altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attività strumentali, attività didattiche e di ricerca o comunque utili per il conseguimento di propri fini istituzionali. La collaborazione del Conservatorio può essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture e con oneri a carico del comodatario;
  • delibera, in conformità ai regolamenti di cui all’art. 2, comma 7, della legge 508/99, apposite convenzioni, consorzi, organizzazioni varie con facoltà universitarie e con altre istituzioni di alta formazione, anche riorganizzate in Politecnici delle Arti, con enti di vario genere, scuole pubbliche e private promosse dal Consiglio accademico.

La definizione dell’organico del personale di cui al comma 6, lettera c), è approvata dal Ministero dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.

Nelle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.

Il Consiglio di amministrazione, oltre ai compiti che gli competono, decide la promozione e la programmazione delle attività, di visite guidate, di realizzazione degli interventi per il diritto allo studio in conformità dell’art. 6, della legge 508/99.

 

Ulteriori informazioni

art. 6, della legge 508/99