Cosa fa
Il Consiglio accademico è composto da n° 7 componenti.
2) Fanno parte del consiglio accademico, oltre al Direttore che lo presiede:
a) quattro docenti eletti dal corpo docente con almeno un anno di servizio presso il Conservatorio, in possesso di:
diploma conseguito presso un Conservatorio Statale e/o Istituto Pareggiato, diploma di scuola secondaria superiore e curriculum vitae che evidenzi l’attività didattica e di produzione;
b) due studenti eletti dalla consulta degli studenti che abbiano compiuto 18 anni al momento della designazione.
3) Il Consiglio accademico ha funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e monitoraggio delle attività didattiche, scientifiche ed artistiche tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all’esercizio finanziario di riferimento.
In particolare:
a) determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all’esercizio finanziario di riferimento;
b) assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività dei docenti dell’Istituzione;
c) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;
d) delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera h) della legge 508/99, il regolamento didattico ed il regolamento degli studenti, sentito la consulta degli studenti;
e) esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 508/99;
f) provvede ad istituire con regolamento l’eventuale tutorato;
g) esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal presente regolamento al Consiglio di amministrazione.
4) Il Consiglio, per l’esercizio delle sue funzioni, si può avvalere, a livello consultivo, dell’apporto di altri organi.
5) In caso di interruzione del mandato di uno o più rappresentanti dei docenti, si procede ad una elezione suppletiva da parte del corpo docente per il numero di rappresentanti da integrare.